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Studio Cona | blocco F24|F24 compensazioni a rischio|modelli F24 con compensazioni a rischio|compensazione credito Compensazioni Rischiose Nuove regole

Compensazioni Rischiose Nuove regole

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28.08.2018, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell'art. 1, c. 90 D.L. 27.12.2017, n. 205 riguardanti la sospensione dell'esecuzione delle deleghe di pagamento in compensazione, che necessitano di un controllo preventivo. Per facilitare il lavoro di controllo preventivo, infatti, dal 24.04.2017, vige l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'intera delega di pagamento. Pertanto i possessori di partite IVA devono inoltrare il pagamento del modello F24 esclusivamente tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate, qualora contengano pagamenti in compensazione con qualsiasi tipologia di credito e per qualunque importo. È evidente che l'utilizzo in compensazione dei crediti tributari trova sempre più una serie di limitazioni volte a contrastare sia l'utilizzo dei crediti inesistenti, sia la presenza di eventuali debiti iscritti a ruolo, di cui all'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010, che hanno la precedenza per la compensazione tramite il modello RUOL.

 

  • In base a quanto previsto dal provvedimento in esame, le deleghe di pagamento che presentano profili di rischio sono selezionate per l'applicazione della procedura di sospensione secondo la tipologia dei debiti pagati, dei crediti compensati e la valutazione della coerenza dei dati riportati nel modello F24.
  • Nella fase di controllo automatizzato del pagamento in compensazione, ritenuto sospetto, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente, mediante una ricevuta, la sospensione della delega e la data di fine del periodo di sospensione, che non può essere maggiore di 30 giorni rispetto alla data di invio del modello F24.
  • La sospensione riguarda l'intero contenuto della delega di pagamento e durante questo periodo non viene effettuato l'addebito sul conto corrente indicato, nel file telematico dell'eventuale saldo positivo del modello F24. In tale fase, comunque, il contribuente può richiedere l'annullamento dell'intera delega di pagamento, secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
  • Prima che intervenga lo scarto, il contribuente, qualora lo ritenesse opportuno, può inviare all'Agenzia delle Entrate tutti gli elementi informativi ritenuti necessari per lo sblocco della delega di pagamento e riguardanti il controllo dei crediti precedentemente utilizzati. Infatti, i modelli di pagamento contenenti le compensazioni “sospette” vengono selezionati per valutare la coerenza dei dati indicati nel modello F24 con i dati presenti nell'Anagrafe Tributaria.
  • Qualora, invece, dall'esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, trascorsi i 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega viene eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione. Invece, se emergono errori, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.