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Riscossione canone Rai

Per l’anno 2016 la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari, nel suo complesso, all’importo di euro 100 (anziché 113,50 euro).

 

• La detenzione di un apparecchio si presume altresì nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni, a decorrere dall’anno 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la cui mendacia comporta effetti, anche penali. Tale dichiarazione è presentata all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, e ha validità per l’anno in cui è stata presentata.

 

• Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

 

• Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone avviene in 10 rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell’inserimento in fattura, s’intendono scadute il 1° giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre.

 

• L’importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall’impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente all’Erario mediante versamento unitario, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l’intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20.12. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.

 

• In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui agli artt. 5, c. 1, e 13, c. 1 del D. Lgs. 471/1997.

 

• L’Anagrafe tributaria, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l’Acquirente Unico Spa, il Ministero dell’interno, i Comuni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all’utilizzo di tutte le informazioni utili e, in particolare, dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari di agevolazioni, nonché ai soggetti esenti dal pagamento del canone.

 

• A decorrere dal 1.01.2016 non è più esercitabile la facoltà di presentare la denunzia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per suggellamento. Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell’ambito familiare.

 

• In sede di prima applicazione, avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all’adeguamento dei sistemi di fatturazione, nella prima fattura successiva al 1.07.2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute.