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Prestazioni Occasionali dopo Decreto Dignità

Per le prestazioni occasionali arrivano una serie di novità con il c.d. Decreto Dignità (D.L. 87/2018), trasformato in legge 96/2018. In particolare, l'art. 2-bis reca una serie di modifiche alla disciplina attualmente contenuta nell'art. 54-bis D.L. 50/2017, convertito con modifiche in Legge 96/2017.


Vediamo quali sono le principali modifiche introdotte.

 

  • Viene disposto che, per il computo del limite dei compensi per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori (5.000 euro nel corso di un anno civile), i compensi per prestazioni di lavoro occasionale rese da determinati soggetti sono considerati nella misura del 75% del loro importo, purché i prestatori autocertifichino la propria condizione all'atto della registrazione sulla piattaforma informatica INPS (dove gli utilizzatori e i prestatori, ai fini dell'accesso all'Istituto delle prestazioni occasionali, sono già obbligati a registrarsi).
  • Nel settore agricolo, si introduce per il prestatore l'obbligo di autocertificare la non iscrizione, nell'anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
  • Per le attività rese da determinati soggetti (di cui all'art. 54-bis, c. 8 D.L. 50/2017), il limite massimo di dipendenti a tempo indeterminato, per l'ammissibilità del ricorso alle prestazioni in esame, si eleva a 8 (5 per la generalità degli utilizzatori) unità nelle aziende alberghiere e nelle strutture ricettive che operano nel settore del turismo.
  • Viene previsto che, ferma restando la responsabilità dell'utilizzatore, ogni utilizzatore possa versare le somme dovute per l'attivazione del contratto di prestazione occasionale anche attraverso un consulente del lavoro.
  • Per quanto concerne i dati che l'utilizzatore deve comunicare almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, si amplia il novero dei soggetti che sono tenuti a comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto, comprendendovi non solo l'imprenditore agricolo, ma anche l'azienda alberghiera o la struttura ricettiva che opera nel settore del turismo, nonché gli enti locali; per tali soggetti, si amplia l'arco temporale di riferimento della durata della prestazione, che non deve essere superiore a 10 giorni.
  • Nel settore agricolo, il limite massimo di 4 ore continuative di prestazione può essere commisurato con riferimento all'arco temporale citato, anziché alla singola giornata.
  • Su richiesta del prestatore (espressa al momento della registrazione nella piattaforma INPS) e in luogo delle modalità di pagamento attualmente previste, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato decorsi 15 giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa, inserita nella procedura informatica, sia divenuta irrevocabile, per il tramite di qualsiasi sportello postale.
  • Per l'imprenditore agricolo, si esclude l'applicazione della sanzione prevista in caso di violazione accertata di uno dei divieti di ricorso al contratto di prestazione occasionale, se la violazione deriva da informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese da talune tipologie di prestatori: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.