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Studio Cona | iper ammortamento 2018|iper ammortamento proroga 2018 Proroga Iper ammortamento

Proroga Iper ammortamento

La maggiorazione del 150% (iperammortamento) riconosciuta ai sensi dell’art.1,c.9L.232/2016 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale (compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla L. 232/2016), si applica anche agli investimenti effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

Per i soggetti che beneficiano di tale maggiorazione, che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali (compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla L. 232/2016) si applica la maggiorazione del 40% anche agli investimenti effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. È modificato l’elenco dei beni immateriali strumentali cui si applica l’iper-ammortamento per gli investimenti, includendo alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce e specifici software e servizi digitali.

Si tratta di:

- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi onfield e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

 

Ai fini della fruizione dei benefìci citati l’impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all’art. 1, c. 11 L. 232/2016 (ossia dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a 500.000 euro, perizia tecnica giurata rilasciata da ingegnere o perito industriale, ente di certificazione accreditato attestante le caratteristichedel bene).

 

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del beneoggetto dell’agevolazione non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:
a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologicheanaloghe o superiori a quelle previste dall’allegato A L. 232/2016;
b) attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisitodell’interconnessione.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, e sempre che ricorrano le altre condizioni, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.