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Studio Cona | spesometro trimestrale analitico|comunicazione trimestrale dati iva Liquidazioni periodiche e dati delle fatture

Liquidazioni periodiche e dati delle fatture

IL Governo annuncia di voler togliere lo spesometro, ma ATTENZIONE aumenteranno gli adempimenti introducendo l’obbligo di comunicazione delle fatture emesse, di quelle ricevute e di quelle registrate, per i soggetti passivi; e questo ogni tre mesi

La novità è dentro l’art. 4 del D.L. n. 193/2016, approvato il 22 ottobre e pubblicato in Gazzetta Ufficiale già il 24 c.m.

 

Il nuovo adempimento si materializza all’orizzonte, in vigore dal 2017: modificando l’art. 21 del D.L. 78/2010, il nuovo testo obbliga i soggetti passivi a comunicare in forma analitica almeno i dati delle parti dell’operazione, la data ed il numero di fattura, la base imponibile, l’aliquota IVA e la tipologia dell’operazione, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare. Omessa o errata trasmissione? La sanzione varierà dai 25 ai 25000 euro.

 

Ma non è il solo obbligo di comunicazione che viene introdotto dal D.L. Infatti, il decreto recentemente approvato introduce un nuovo art. 21-bis del D.L. 78/2010, obbligando i soggetti passivi a comunicare in via telematica i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA. La comunicazione dovrà avvenire anche nel caso di liquidazione con eccedenza a credito, ma saranno esonerati coloro che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche. Anche in questo caso sono previste delle sanzioni, oscillanti tra 5000 e 50000 euro.

 

È però anche in arrivo un credito di imposta di 100 euro – utilizzabile fino al 2018 – destinato a coloro che hanno realizzato nel 2017 un volume di affari inferiore a 50mila euro nell’anno passato; tale credito viene conferito per “il relativo adeguamento tecnologico”. C’è anche un credito di imposta di 50 euro per gli stessi soggetti, qualora abbiano optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi. Tali crediti non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.