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Abolizione canone RAI 75 anni

I soggettti che anno compito 75 anni non devono più versare il canone Rai dovuto a partire dal 2008.

Possono fruire di tale beneficio i contribuenti con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a Euro 6.713.98 ( 516.46 per tredici mensilità) e che non convivono con altri soggetti diversi dal coniuge stesso.

In particolare, per quanto riguarda la soglia di reddito, si precisa che il limite di euro 6.713,98 va calcolato sommando il reddito del soggetto interessato e quello del coniuge convivente, riferito all'anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell'agevolazione, tenendo conto di ogni possibile entrata indipendentemente dall'assoggettamento dello stesso reddito alla tassazione ordinaria ai fini irpef.

Per fruire dell'esenzione gli interessati devono compilare il modulo di richiesta di esenzione ( All. 1 alla circolare n 46 del 20/09/2010), sisponibile anche sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per quanto riguarda le modalità di spedizione, la dichiarazione può essere alternativamente spedita in plico raccomandato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Torino 1 S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - 10121 - Torino oppure consegnata presso un ufficio locale o territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

Coloro che intendono fruire dell'esenzione per la prima volta dovranno presentare la richiesta entro il 30 aprile di ciascun anno; chi, invece, ne intende beneficiare a partire dal secondo semestre dell'anno potrà presentarla entro il 31 luglio e per il 2010, entro il 30 novembre.

Per le annualità successive, i contribuenti potranno continuare ad avvalersi dell'agevolazione senza presentare nuove dichiarazioni. Chi, invece, nel corso dell'anno attiva per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, deve inviare la dichiarazione entro 60 giorni.

Inotre, coloro che hanno già pagato il il canone di abbonamneto relativo agli anni 2008, 2009, 2010, pur essendo in possesso dei requisiti per fruire dell'agevolazione, possono chiederne il rimborso presentando un apposito modello ( All. 2 alla circolare n 46 del 20/09/2010) reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti.

Gli eventuali abusi sono puniti con una sanzione amministrativa compresa tra euro 500,00 ed euro 2.000,00 per ogni annualità evasa, oltre al pagamento del canone dovuto ed agli interessi maturati.