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Redditometro

 Redditometro: gli attesi chiarimenti del Fisco


Confermata l’eliminazione delle spese Istat dalla fase di selezione

Premessa – L’Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato la circolare con le istruzioni operative del nuovo redditometro (circolare n. 24). Nella circolare trovano conferma le indiscrezioni date dagli esponenti dell’Agenzia delle Entrate nel corso di questi mesi: le medie Istat non verranno utilizzate nella fase di selezione del contribuente da controllare e l’accertamento si basa sul confronto con il contribuente chiamato a raffrontarsi con l’Agenzia delle Entrate per ben due volte.

 

La selezione dei contribuenti – L’Agenzia delle Entrate nella circolare in questione dopo aver riepilogato il funzionamento del nuovo redditometro sulla base di quanto previsto dall’art. 38 del D.P.R. 600/73 e dal D.M. 24 dicembre 2012 entra nel vivo delle istruzioni operative dettando i criteri da utilizzare per selezionare i contribuenti da controllare. In particolare, l’Agenzia sottolinea che saranno selezionate le posizioni di quei contribuenti per i quali è emerso un significativo scostamento tra reddito dichiarato e spese sostenute rientranti tra le “spese certe” (presenti nell’Anagrafe tributaria o indicate dal contribuente stesso in dichiarazione dei redditi) e le “spese per elementi certi” (le spese per mantenere i beni presenti in Anagrafe, quali l’abitazione o i mezzi di trasporto). Nella selezione non avranno valenza le spese per beni di uso corrente che fanno riferimento alla spesa media risultante dall’indagine annuale Istat sui consumi delle famiglie. Saranno, inoltre, evitate le situazioni di marginalità economica e le categorie di contribuenti che, in base ai dati noti, legittimamente non dichiarano, in tutto o in parte, i redditi conseguiti. Così come, tenendo conto del reddito complessivo dichiarato dalla famiglia, non verranno effettuati controlli sulle persone le cui spese risultano coerenti a livello di reddito familiare.

 

Primo confronto – Una volta selezionato il contribuente inizia la doppia fase di confronto con l’ufficio delle Entrate. Fin dal primo incontro con l’Amministrazione, infatti, il contribuente può fornire chiarimenti sugli elementi di spesa individuati e sul proprio reddito. Il contraddittorio riguarderà: le spese certe, per le quali il contribuente potrà documentare l’errata imputazione o l’inesattezza delle informazioni in possesso dell’Amministrazione; la disponibilità dei beni per i quali l’Amministrazione possiede le informazioni sulle caratteristiche tecniche per la quantificazione delle spese di mantenimento (il contribuente potrà rappresentare fatti e situazioni per far rilevare l’errata ricostruzione o imputazione della spesa; ad esempio, l’inagibilità dell’immobile, il sequestro del veicolo, eccetera); le spese per investimenti sostenute nell’anno, per le quali si potrà dimostrare in che modo si è formata la provvista; il risparmio, in relazione al quale il contribuente fornirà le informazioni relative alla quota formatasi nell’anno. Se le sue indicazioni sono esaustive, l’attività di controllo si chiude già in questa prima fase. Il contribuente che definisce l’invito versando le somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, fruisce della riduzione alla metà delle sanzioni.

 

Secondo confronto - In caso contrario, il contribuente riceve un nuovo invito al contraddittorio, in questa seconda fase saranno oggetto del contraddittorio anche le spese medie rilevate dall’ISTAT (“spese ISTAT”), connesse all’appartenenza a una determinata tipologia di famiglia che vive in una specifica zona geografica, per le quali il contribuente potrà utilizzare argomentazioni logiche a sostegno di una sua diversa rappresentazione della situazione di fatto. In sede di contraddittorio l’Agenzia ripone la massima attenzione sull’utilizzo di argomenti comprensibili atti ad assicurare un agevole e trasparente confronto con il contribuente. Per ogni incontro viene redatto un verbale in cui è riportata sinteticamente la documentazione prodotta dal contribuente e le motivazioni addotte. Se continuano a sussistere elementi di incoerenza o il contribuente non si presenta, l’ufficio valuta l’opportunità di adottare più penetranti poteri di indagine conferiti all'Amministrazione, adeguati al caso concreto, anche in ragione della significatività dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito determinabile sinteticamente.

 

Avviso di accertamento - Se al termine del contraddittorio si perviene al perfezionamento dell’accertamento con adesione, si fruisce del beneficio dell’applicazione delle sanzioni ridotte a un terzo del minimo previsto dalla legge. Nel caso in cui il contribuente non si presenti ovvero al termine del procedimento non si pervenga al perfezionamento dell’adesione, l’ufficio emette l’avviso di accertamento