L’Agenzia delle Entrate, mediante una comunicazione di servizio inviata agli uffici periferici, ha commentato i punti essenziali riguardanti il pagamento delle sanzioni e i versamenti rateali, nonché il ravvedimento operoso, nel presupposto che le novità si applicano dal 2016 e, comunque, con effetto retroattivo in forza del principio del favor rei. Si schematizzano le indicazioni principali. Il riformulato sistema sanzionatorio, che risulta più favorevole rispetto al passato, vige anche per i procedimenti in corso al 1.01.2016 (si rinvia alla circolare n. 180 del 10.07.1998). Vi rientrano, quindi, i procedimenti il cui provvedimento di contestazione o di irrogazione della sanzione non sia divenuto definitivo a tale data.

 

Si applica la sanzione del 15% (in precedenza: 30%) ai tardivi versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza originaria. Riepilogando, mediante il ravvedimento, la sanzione, per i ritardi fino a 14 giorni, è pari allo 0,1% (in precedenza: 0,2%); per i ritardi da 15 a 30 giorni la sanzione è pari all’1,5% (in precedenza: 3%); per i ritardi da 31 a 90 giorni, la sanzione ammonta all’1,67% (in precedenza: 3,33%).

 

Il versamento delle imposte dovute, mediante rateazione, passa da 12 a 16 rate, qualora il debito superi  50.000 euro; l’importo massimo oggetto di rateazione è ridotto da 51.645,69 a 50.000 euro. L’unificazione del termine di pagamento delle rate successive alla prima da versare è stabilito entro l’ultimo giorno di ogni trimestre, mentre la decorrenza degli interessi dovuti sull’importo delle rate successive alla prima è calcolato dal giorno successivo al termine di versamento della 1^ rata.

 

Se il versamento avviene in maniera insufficiente ma in misura non superiore al 3% del dovuto (e, comunque, se l’omissione non supera 10.000 euro), il contribuente non decade dal beneficio della rateazione. La decadenza non si verifica neppure nel caso in cui il versamento della prima rata avvenga entro 7 giorni dalla scadenza prevista. Analoghe considerazioni valgono (lieve adempimento) anche per il versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute in seguito alla definizione dell’accertamento con adesione.