Nella sua prima versione lo spesometro prevedeva, per i soggetti Iva, la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, rese e ricevute, di valore pari o superiore ai 3.000 euro, al netto dell'Iva, per le operazioni documentate da fattura, oppure di 3.600 euro, comprensivi d’Iva, relativamente alle operazioni non documentate da fattura.

 

Successivamente, per le operazioni effettuate dal 1.01.2012, la comunicazione è stata generalizzata, con il solo limite di 3.600 euro per le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione
della fattura.


Il provvedimento 2.08.2013, che ha definito le modalità tecniche e i termini relativi alla comunicazione delle operazioni rilevanti effettuate a partire dal 2012, ha anche stabilito che lo stesso modello:

  • può essere utilizzato (a decorrere dalle operazioni del 2012) dagli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili;
  • deve essere utilizzato per la comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori sammarinesi, relativamente a quelle annotate dal 1.10.2013 (la comunicazione è trasmessa in modalità analitica entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione);
  • deve essere utilizzato per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni, effettuate a decorrere dal 1.10.2013, nei confronti di operatori residenti o domiciliati in Paesi black list (fermi restando i periodi di  riferimento e i termini specifici di questa comunicazione, fissati dagli articoli 2 e 3 del D.M. 30.03.2010).

Casi particolari e scadenze
Per le operazioni black list e gli acquisti da San Marino, effettuati fino al 31.12.2013, è consentito utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, le precedenti modalità di comunicazione. La comunicazione telematica può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata. L’opzione è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo. Tuttavia, l’opzione dell’invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa a:

  • acquisti da operatori economici sammarinesi;
  • acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli;
  • acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo.

Per il 2012, i soggetti obbligati che effettuano la liquidazione Iva mensile trasmettono la comunicazione entro il 12.11.2013; per gli altri, il termine è il 21.11.2013.

 

A regime i termini sono stabiliti come segue:

  • 10.04 dell'anno successivo a quello di riferimento, per i soggetti obbligati che effettuano la liquidazione Iva mensile;
  • 20.04, per gli altri soggetti.