Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al D. Lgs. 218/1997, i contribuenti che, nei 36 mesi antecedenti al 15.10.2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31.05.2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute.
• Il contribuente interessato, nei 10 giorni successivi al versamento, trasmette copia della relativa quietanza all’ufficio competente affinché lo stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati.
• Lo stesso ufficio:
a) ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell’originario piano di rateazione;
b) verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo.
• Non sono ripetibili le somme versate, ove superiori all’ammontare di quanto dovuto, così come ricalcolato.
• Il debitore decade dal piano di rateazione a cui è stato riammesso in caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga.
• A seguito della trasmissione della quietanza, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell’art. 48-bis Dpr 602/1973 (inadempimento del contribuente al pagamento di somme iscritte a ruolo di importo pari o superiore a 10.000 euro), la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.