L'Agenzia delle Entrate -Direzione Centrale Normativa- con la circolare n. 29/E del 18.09.2013 enuncia alcuni principi in ordine alle novità normative introdotte con il D.L. 63/2013 (conv. L. 3.08.2013, n. 90) e che hanno inizialmente destato alcune perplessità per il loro contenuto non sempre chiaro ed a tratti piuttosto lacunoso.
Le novità di maggior rilievo, riguardano sicuramente le detrazioni per i mobili e gli elettrodomestici, in merito alle quali l'Agenzia traccia in maniera chiara il proprio indirizzo precisando che per poter usufruire del riconoscimento alla detrazione è necessario che l'acquisto sia operato -a far data dal 26.06.2012- nell'ambito di un intervento di recupero del patrimonio edilizio (art. 16 bis T.U.I.R.); vi risultano ricomprese anche le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e le attività di restauro e risanamento conservativo di manutenzione ordinaria o straordinaria (D.P.R. 380/2001) e le attività necessarie alla ricostruzione/ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, condizionate alla dichiarazione dello stato di emergenza.
La misura della detrazione è fissata al 50% delle spese documentate e sostenute per l'acquisto di mobili (es: armadi, letti ed anche materassi, cassettiere, comodini, divani, scrivanie, librerie, tavoli, sedie, …et similia…) e per l'acquisto di grandi elettrodomestici (es: frigoriferi, lavatrici e/o asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura in genere, stufe elettriche, ventilatori elettrici, ecc..) di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica (naturalmente si deve trattare di "beni nuovi" e vi si possono anche includere le spese di trasporto). L'acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l'obbligo di tale etichetta. Rimangono, invece, esclusi dal novero del provvedimento agevolativo gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio: il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo (Es: tappeti, arazzi, quadri, vasi …et similia…). Detta detrazione va poi ripartita in 10 quote annuali ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore agli euro 10.000,00.
Veniamo infine agli adempimenti e alle formalità cui attenersi per conseguire regolarmente il beneficio fiscale in esame. In primo luogo, non è più necessaria la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, in quanto detto adempimento è stato sostituito dall'indicazione di alcuni dati nella dichiarazione dei redditi e dall'obbligo della conservazione della documentazione di pertinenza (fatture di acquisto dei beni da cui risulti la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati, oltre alla documentazione attestante i relativi pagamenti e/o addebiti bancari).
In ultimo, resta sempre fermo l'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico (bancario o postale), ovvero anche mediante carte di credito o carte di debito; di contro, non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.