Ai fini del calcolo dell’IMU, i Comuni non possono più considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale.

 

• La base imponibile IMU (e Tasi) è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado (figli o genitori) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:

a) il contratto sia registrato;

b) il comodante possieda un solo immobile in Italia;

c) il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

• Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione di tali disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.

 

Esenzione IMU terreni agricoli

 

• A decorrere dall’anno 2016 l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze 14.06.1993, n. 9.

• Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla L. 28.12.2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

• Conseguentemente, a decorrere dall’anno 2016 sono abrogate le precedenti disposizioni sull’individuazione dei terreni agricoli imponibili ed esenti (art. 1, cc. da 1 a 9-bis D.L. n. 4/2015), nonché quelle relative alla determinazione della base imponibile di detti terreni (art. 13, c. 5 e 8-bis D.L. 201/2011).

• È abrogata, inoltre, la facoltà, per le Province Autonome di Trento e di Bolzano, di prevedere che i fabbricati rurali a uso strumentale siano assoggettati all'IMU nel rispetto del limite delle aliquote definite dall'art. 13, c. 8 D.L. 201/2011, con la connessa possibilità di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni.