Regime sanzionatorio 

L’omessa presentazione ovvero l’invio della Comunicazione dati IVA  con dati incompleti o errati non comporta l’applicazione delle sanzioni applicabili all’omessa o infedele dichiarazione, poiché la stessa non ha natura dichiarativa. In tal caso trova applicazione la sanzione da € 258 a € 2.065 di cui all’art. 11, D. Lgs. n. 471/97 per “l’omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria [...] o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri”.

 

 

Non è possibile l’utilizzo del ravvedimento operoso - Eventuali errori e/o omissioni riportati nella Comunicazione non possono essere integrati o rettificati utilizzando il ravvedimento operoso. I dati corretti dovranno essere riportati in sede di dichiarazione IVA annuale.

 

La comunicazione non ha natura dichiarativa (C.M. n. 6 del 2002) - Il concetto sopra esposto è stato precisato dalla C.M. n. 6/02, nella quale si chiarisce che la Comunicazione annuale dei dati Iva non ha natura di dichiarazione: con la stessa, infatti, il contribuente non procede alla autodeterminazione dell’imposta dovuta, bensì quella di comunicazione di dati e notizie relativi alle operazioni effettuate nell’anno precedente, nonché funzione di fornire all’Amministrazione i dati sintetici relativi alle operazioni, effettuate nell’anno di riferimento, costituenti una prima base di calcolo per la determinazione delle risorse proprie che lo Stato deve versare al bilancio comunitario.


“Non si rendono applicabili - prosegue la circolare - attesa la riconosciuta natura non dichiarativa della Comunicazione, le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione, di cui all’art. 8 sempre del D.Lgs. n. 471/97, nonché le disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 in materia di ravvedimento operoso”; ciò in quanto, non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una Comunicazione già presentata, eventuali errori potranno essere corretti solo in sede di successiva dichiarazione annuale.

 

Opportune delle modifiche

La negata possibilità di rettifica e del conseguente utilizzo del ravvedimento operoso non sembra condivisibile in quanto:
a) l’irregolarità commessa non può “in concreto” ostacolare un eventuale accertamento dell’ufficio. I controlli, infatti, si espletano compiutamente solo sui dati emergenti dalla contabilità e dalla dichiarazione annuale, in quanto completi e definitivi, e non su quelli della Comunicazione che tali non sono mancando per esempio delle rettifiche e dei conguagli ex artt. 19 e 19-bis2;
b) la Comunicazione, non essendo una dichiarazione, non incide sulla determinazione e sul versamento del tributo né rileva per la determinazione della base imponibile su di cui calcolarlo;
c) la stessa Amministrazione Finanziaria, nel riconoscere “sostanziale continuità e normatività” tra dichiarazioni periodiche e Comunicazione, non fa che attribuire carattere di mera formalità non sanzionabile anche alle violazioni relative al contenuto di quest’ultima, quando dette violazioni non siano, come in effetti non sono di ostacolo a controlli, ad accertamenti e non influiscono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta e sul suo versamento.

Le suesposte conclusioni portano, peraltro, a ritenere che qualsiasi inesattezza e/o omissione nella compilazione della Comunicazione possa ritenersi sempre e comunque “meramente formale”, quindi non sanzionabile.
È da ritenersi, invece, sempre sanzionabile (in quanto trattasi pur sempre di inottemperanza a un obbligo normativamente previsto), ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 471/97, l’omessa presentazione della Comunicazione; violazione che dovrebbe però essere considerata, contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione Fiscale, comunque ravvedibile.