NUOVO REGIME FORFETTARIO

 

Tra le condizioni per poter fruire del regime forfetario di cui all’art. 1, c. 54 L. 190/2014, previsto per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, non è più richiesto che i redditi conseguiti nell’anno precedente nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione siano in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

 

• Tuttavia, non possono avvalersi del regime i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

 

• Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i 4 successivi, l’aliquota d’imposta è stabilita nella misura del 5% (anziché riduzione del reddito di 1/3 per il primo periodo di imposta e per i 2 successivi). Tale disposizione si applica, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, avvalendosi delle disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche.

 

• Il reddito forfetario costituisce base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35% (anziché mancata applicazione del minimale contributivo). La riduzione contributiva è applicabile per l’accredito della contribuzione (art. 2, c. 29 L. 335/1995).