La circolare 37/E/2015 ha fornito chiarimenti sul tema del reverse charge edile e dintorni, esplicitando che gli eventuali comportamenti difformi adottati prima dell'uscita della stessa non sono sanzionabili.

 

Il dibattuto tema del reverse charge in edilizia e settori affini è tornato alla luce con i chiarimenti della circolare 22.12.2015, n. 37/E attraverso la quale l'Agenzia, nella consolidata forma della risposta ai quesiti, tratta diverse spinose casistiche.

 

In un'ottica di semplificazione è divenuto possibile, nell'ambito di un unico contratto di appalto che comprenda anche prestazioni di manutenzione straordinaria, nel quale siano quindi presenti operazioni soggette al regime di inversione contabile e operazioni soggette ad IVA ordinaria, applicare per tutti i lavori le regole ordinarie. Inoltre, sempre nell'ambito dell'unico contratto di appalto, trova applicazione il regime ordinario anche quando l'attività ha come oggetto la demolizione di un edificio e la successiva ricostruzione (rientra nell'elenco di cui alla lettera a-ter soltanto l'attività di demolizione ma non la successiva ricostruzione).

 

Una risposta molto importante nella circolare riguarda la dibattuta questione della cessione dei beni con posa in opera o la prestazione di servizi, disponendo che l'applicazione dell'IVA nel primo caso o del reverse charge nel secondo dipenda soltanto dalla volontà delle parti. A nulla rileva l'incidenza del costo del bene rispetto al servizio, o meglio, come sostiene la circolare, è un dato obiettivo di cui si può tener conto, ma da solo non riveste un'importanza decisiva.

 

La distinzione dipende dal contratto, dalle negoziazioni decise tra le parti, ossia se lo scopo finale sia la cessione del bene e il servizio sia soltanto secondario, funzionale a mettere in funzione il bene (cessione di bene: in IVA) o se viceversa sia prevalente l'obbligazione di fare, modificando la natura stessa del bene (prestazione di servizi: in reverse charge).

 

Sono poi annoverate una serie di operazioni che non sono soggette a reverse charge, poiché non espressamente richiamati i codici ATECO relativi oppure perché non relative a edifici, quali: attività di derattizzazione, spurgo di fosse biologiche e di tombini, rimozione della neve, centrali fotovoltaiche a sé stanti costituenti fabbricati autonomi, installazione di estintori carrellati o portatili che non sono parte integrante dell'edificio, installazione di impianti e apparecchiature industriali, servizi di allacciamento di gas, energia elettrica, acqua (poiché costituiscono parte integrante e indispensabile per la fornitura del servizio).

 

Al contrario, invece, rientrano nel regime del reverse charge i seguenti servizi: impianti installati sia all'interno che all'esterno dell'edificio, purché funzionali allo stesso, che per esigenze tecniche e logistiche devono essere collocati fuori dall'edificio, per esempio: impianti di videosorveglianza perimetrale, citofono, impianto di climatizzazione, impianto idraulico con tubazioni esterne. Così come rientrano nel reverse charge anche le prestazioni di manutenzione e riparazione anche se non esplicitamente riportate nell'ATECO 43.29.09 "Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a", come in tutti i codici della divisione 43; l'installazione di impianti fotovoltaici integrati e semi-integrati agli edifici; l'installazione e manutenzione di impianti di spegnimento antincendio (quindi manutenzione di estintori, manichette, ecc. che fanno parte di un impianto complesso installato sull'immobile); riparazione, sostituzione di parti di impianti difettose od obsolete; diritto di chiamata e manutenzioni sulla base di canoni di abbonamento periodici.