La guida alla cartella di pagamento, recentemente aggiornata da Agenzia delle Entrate-Riscossione, ricorda che:

  • per gli avvisi di accertamento esecutivi l’Agenza invia al contribuente l’avviso di presa in carico, per informarlo di avere ricevuto il mandato dell’Ente per il recupero del credito; 
  • per gli avvisi di addebito Inps non è, invece, previsto l’invio da parte dell’Agenzia di alcun avviso di presa in carico e, una volta che le somme da riscuotere le vengono affidate dall’istituto previdenziale, può avviare le procedure per il recupero del credito; 
  • l’accertamento esecutivo contiene anche l’avvertenza che, scaduto il termine per proporre il ricorso o decorsi 30 giorni da quello ultimo per il pagamento, il recupero delle somme chieste è affidato all’Agenzia, che può avviare le attività di recupero coattivo senza la necessità di notificare la cartella di pagamento; 
  • l’avviso di presa in carico rappresenta, invece, una semplice informazione per il contribuente. 

Infine, va notato che l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli oltre a emettere gli avvisi di accertamento, provvedono anche alla notifica degli stessi, mentre per gli Enti della fiscalità locale e territoriale, la notifica potrebbe anche essere fatta da un soggetto terzo.