Secondo l’art. 6, D.M. Economia 8.08.2025, ai fini della c.d. Ires premiale, si devono verificare due condizioni relative ai dipendenti per fruire della riduzione dell’aliquota Ires al 20% per il periodo d’imposta 2025 (facendo riferimento ai soggetti solari):

  1. la prima condizione, relativa al periodo d’imposta 2025 richiede a sua volta due passaggi: il numero di unità lavorative del dicembre 2025 non deve essere diminuito rispetto alla media del triennio precedente;

l’impresa deve avere effettuato nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale in misura pari ad almeno l’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

  1. la seconda condizione, relativa ai periodi d’imposta 2024 e 2025, prevede che l’impresa non deve avere fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), Dlgs 148/2015.

La verifica di non diminuzione dell’occupazione si effettua confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno (Ula) dell’ultimo mese del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 con quello medio dei 36 mesi precedenti, comportando un’elaborazione di dati aziendali riferita agli anni 2022-2025. I soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovranno effettuare il confronto tra dicembre 2025 con la media aritmetica semplice del periodo 1.12.2022-30.11.2025.

Il calcolo della base occupazionale media deve essere fatto escludendo i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

Per gli aspetti dichiarativi, l’art. 13, c. 3 D.M. citato stabilisce che il beneficio non è fruibile in relazione al maggior reddito imponibile determinato per il periodo d’imposta 2025, a seguito di un’attività di controllo o in sede di presentazione di dichiarazioni integrative, ancorché sussistano i requisiti e le condizioni di accesso previsti per l’applicazione della riduzione dell’aliquota Ires.

Di conseguenza, l’agevolazione di 4 punti di Ires deve essere indicata in sede di dichiarazione tempestiva, presentata nel termine di legge (si ritiene ammissibile la dichiarazione tardiva nei 90 giorni), ma in ogni caso non in sede di dichiarazione integrativa, né sul maggior reddito derivante da accertamento di maggiori ricavi/proventi o di minori costi (ad esempio, in applicazione delle regole di transfer price) o da una rideterminazione della deducibilità degli stessi ricavi o proventi.