Iniziano a delinearsi le conseguenze della violazione dell’obbligo di assicurazione per i rischi catastrofali, imposte a tutte le imprese dall’art. 1, cc. 101-111 L. 213/2023 e dal D.L. 39/2025. Il decreto Mimit 18.06.2025 individua 11 tipologie di incentivi/agevolazioni per le quali l’adempimento dell’obbligo assicurativo è condizione vincolante di concedibilità. Si tratta di una condizione necessaria e non sufficiente, poiché restano ferme le altre regole di ammissibilità o esclusione previste per ciascun singolo sostegno pubblico.

Il decreto è importante poiché precisa, per quanto di competenza della direzione generale Incentivi alle imprese del Mimit, quel che, in modo ambiguo e vago, era stabilito dalla norma primaria: il c. 102 L. 213/2023 stabilisce che “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni”.
L’espressione “tener conto” apriva teoricamente la strada alle più varie interpretazioni e applicazioni discrezionali, comprese quelle che ritenevano possibile comunque concedere l’incentivo, limitandone la misura. La delicatezza della questione, da cui dipende la forza persuasiva della sanzione e l’effettiva cogenza degli obblighi di copertura, aveva già indotto il Mimit a occuparsene nella Faq n. 11 del 14.04.2025: si evidenziava il carattere non “auto applicativo” della norma, rinviando a “ciascuna amministrazione, titolare di misure di sostegno e agevolazione, di dare attuazione alla disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo”.

Sempre con la Faq 11, il Mimit aveva anticipato la propria posizione, affermando di essere “orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempienti”. In coerenza con tali posizioni, il Mimit fa da apripista rispetto agli altri soggetti pubblici erogatori di incentivi. Il suo decreto indica un elenco che parrebbe tassativo e non comprende altre agevolazioni di pertinenza del Mimit, tra cui il piano a sostegno alla trasformazione digitale ed energetica (Transizione 4.0 e 5.0) e gli incentivi sui beni strumentali (Nuova Sabatini).

Altra importante precisazione contenuta nel decreto è che l’obbligo di copertura dovrà essere assolto (e documentato) non solo in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ma anche “in occasione” della loro erogazione (quindi la polizza dovrà esser valida durante tutto il periodo in cui l’incentivo sarà somministrato, se scaglionato nel tempo). Coerentemente con le tempistiche indicate dal D.L. 39/2025 (quanto ai diversi momenti di decorrenza dell’obbligo assicurativo), le previsioni del decreto si applicheranno alle sole domande di agevolazioni presentate: a) dal 2.10.2025 per le imprese di medie dimensioni; b) dal 1.01.2026 per le imprese di micro e piccola dimensione; c) per le grandi imprese, invece, il termine del 30.06 indicato nel decreto pare in concreto superato dal fatto che, in ogni caso, le sanzioni riguarderanno solo le domande presentate “successivamente alla pubblicazione del presente decreto” (25.07.2025). Pertanto, le domande presentate prima di tali date non saranno assoggettate alle previsioni del decreto, anche ove l’erogazione dell’incentivo fosse dilazionata nel tempo.

Si pone, tuttavia, un altro delicato problema interpretativo sul contenuto testuale dell’art. 1, c. 1 del decreto: nel disciplinare la condizione di concedibilità della domanda, si parla di “intervenuto adempimento” dell’obbligo assicurativo. A stretto rigore, dovrebbe intendersi per tale la stipula del contratto entro i termini perentori stabiliti dal legislatore: una stipula successiva integrerebbe un adempimento tardivo (e dunque pur sempre un inadempimento). Un approccio rigoroso potrebbe comportare dunque la sostanziale e non rimediabile perdita del diritto agli incentivi per tutte le imprese che non si siano conformate all’obbligo nei tempi di legge. Ciò non incentiverebbe sottoscrizioni tardive, finendo per penalizzare gli scopi mutualistici sottesi all’obbligo assicurativo. Peraltro, parrebbe ugualmente criticabile ammettere che le imprese possano accedere alle agevolazioni sanando opportunisticamente l’inadempimento nell’imminenza della presentazione della domanda.

Nulla vieta al Mimit di emanare un ulteriore decreto che riconosca come vincolanti anche altri incentivi. Inoltre, è in via di approvazione lo schema di decreto legislativo del Codice unico degli incentivi. Rispetto al decreto del Mimit, prende una posizione apparentemente più radicale nella parte in cui (art. 9) prevede che “è sempre precluso l’accesso alle agevolazioni in caso di inadempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall’articolo 1, comma 101”.