Il D.Lgs. 1/2024, all’art. 10, c. 1, introduce due periodi di sospensione, all’interno dell’anno, con riguardo all’invio di alcune tipologie di atti emessi dall’Agenzia delle Entrate: il periodo estivo (dal 1.08 al 31.08) e il periodo natalizio (dal 1.12 al 31.12).

Tale sospensione preclude l’invio dei seguenti atti:

comunicazioni esiti dei controlli automatizzati (artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972);

comunicazioni esiti dei controlli formali (art. 36-ter D.P.R. 600/1973);

comunicazioni esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 1, c. 412 L. 311/2004);

lettere di compliance (art. 1, cc. da 634 a 636 L. 190/2014).

Inoltre, l’art. 7-quater, c. 17 D.L. 193/2016 prevede la sospensione dal 1.08 al 4.09 i termini per il versamento delle somme dovute a seguito di controlli automatici e formali (artt. 2 e 3 D.Lgs. 462/1997) e quelle per la liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Tuttavia, vi sono casistiche in cui la sospensione non opera, ossia quando vi sono casi di indifferibilità e urgenza (circ. n. 9/E/2024): la sussistenza di un pericolo per la riscossione (ad esempio, i casi in cui vi sia un rischio di dispersione dei beni del contribuente), venga pregiudicato il rispetto dei termini di prescrizione o decadenza.