Approvata in via definitiva dal Senato la legge di conversione del decreto fiscale (D.L. 84/2025).

La prima novità riguarda l’operatività del ravvedimento speciale che consentirà, ai contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità (Isa) e che aderiscono al concordato preventivo, di sanare le annualità 2025-2026 versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’Irap. L’accesso alla sanatoria sarà possibile dal 1.01.2026 al 15.03.2026, visto che solo in questo periodo sarà possibile effettuare i versamenti necessari per bloccare l’effetto di possibili accertamenti sulle annualità sanabili (dal 2019 al 2023). Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato o in un’unica soluzione tra il 1.01 e il 15.03.2026 o in massimo di 10 rate mensili (con interessi) a partire dal 15.03.2026.

La seconda novità riguarda le verifiche fiscali in azienda e una modifica allo Statuto del contribuente prevede che negli atti di autorizzazione e nei verbali redatti dai verificatori di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza dovranno essere espressamente e adeguatamente indicate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso. L’indicazione e la motivazione a supporto dell’accesso si applicheranno agli atti di autorizzazione e ai verbali redatti dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, mentre restano comunque validi gli atti e i provvedimenti già adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti prima del nuovo corso.

È prevista l’abolizione dell’addizionale Irpef del 10% sui compensi variabili (bonus e/o stock option) erogati a manager/dirigenti e amministratori di holding industriali superiori a una volta la retribuzione fissa. La modifica, che si applicherà già dall’anno d’imposta 2025 e quindi per le ritenute già operate e versate nei primi mesi dell’anno, comporterà la necessità di procedere al recupero effettuando un conguaglio alla prima scadenza di versamento utile.

In tema di contenzioso tributario pendente si prevede che potrà essere considerata estinta la lite sulle cartelle oggetto della rottamazione quater anche dopo il pagamento della prima o unica rata, senza dover attendere il completamento del piano dei versamenti fino al 30.11.2027.

Il blocco alla scissione dei pagamenti per le società quotate al Ftse Mib si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1.07; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.