Ai sensi dell’art. 3-bis, c. 2, lett. a) D.L. 202/2024 la dichiarazione di riammissione alla rottamazione-quater può essere integrata, entro il 30.04.2025, relativamente ai soli debiti contenuti nell’istanza “originaria” della rottamazione quater per i quali è scattata la decadenza entro il 31.12.2024.

 

Qualora un debitore con 5 cartelle di pagamento potenzialmente oggetto di riammissione presenti una prima domanda entro la scadenza citata e contenente solo 3 dei 5 debiti, può trasmettere successivamente una seconda istanza con presenti le due cartelle escluse dalla prima.

 

L’effetto della seconda domanda è quello di integrare la prima, di fatto è una riammissione frazionata e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà al debitore due distinte comunicazioni delle somme dovute ognuna con il suo piano di pagamento.