Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1.01.2025 è riconosciuto un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione.

L’importo, che non concorre alla determinazione del reddito complessivo, è corrisposto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’importo sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro annui.

Nella determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente utile ai fini del riconoscimento dell’importo non rilevano le erogazioni relative all’assegno unico e universale.

L’importo è corrisposto, a domanda, dall’Inps, che provvede alle relative attività.
L’Inps provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa, con decreto si provvede a rideterminare il valore annuo dell’importo e il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.