Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024, il reddito d’impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all’art. 73, c. 1, lett. a), b) e d) Tuir (Spa, Sapa, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee residenti in Italia, enti pubblici e privati diversi dalle società, trust residenti nel territorio che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio) può essere assoggettato all’aliquota Ires ridotta di 4 punti percentuali (quindi al 20% anziché al 24%), al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni: 

  • a) che una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2024 sia accantonata ad apposita riserva;
  • b) che un ammontare non inferiore al 30% degli utili accantonati di cui alla lett. a) e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2023 sia destinato a investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0), nonché nell’art. 38 D.L. 19/2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), realizzati a decorrere dal 1.01.2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024. 

Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a 20.000 euro.
La riduzione dell’aliquota spetta a condizione che:
a) nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024:

  1. il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
  2. siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 216/2023, in misura pari almeno all’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31.12.2024 o in quello successivo, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all’art. 11, c. 1, lett. a) D.Lgs. 148/2015. 

Le imprese beneficiarie decadono dall’agevolazione, con conseguente recupero della stessa:
a) nel caso in cui la quota di utile accantonata di cui alla precedente lett. a) sia distribuita entro il 2° esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024;
b) nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il 5° periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.
• La riduzione dell’aliquota non si applica alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.
• Per le società e per gli enti che partecipano al consolidato nazionale (artt. da 117 a 129 Tuir), l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, determinato ai sensi delle disposizioni precedenti da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Tali disposizioni si applicano anche all’importo determinato dalle società e dagli enti che esercitano l’opzione per il consolidato mondiale (artt. da 130 a 142 Tuir).
• In caso di opzione per la trasparenza fiscale (art. 115 Tuir), l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
• Gli enti non commerciali e gli altri soggetti di cui all’art. 73, c. 1, lett. e), Tuir, nel rispetto delle condizioni previste, possono fruire della riduzione dell’aliquota limitatamente all’imposta sui redditi delle società riferibile al reddito di impresa.
• Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le nuove disposizioni

Con decreto ministeriale sono adottate le disposizioni di attuazione, anche al fine di introdurre disposizioni di coordinamento con altre norme dell’ordinamento tributario nonché al fine di disciplinare le modalità di recupero dell’agevolazione nei casi di decadenza dal beneficio.