La bozza della legge di Bilancio 2025 riporta in vita, in versione rivisitata, la disposizione dell’art. 17, c. 6, lett. a-quinquies) Dpr 633/1972 (formalmente in vigore ma caducata dal diniego dell’autorizzazione Ue), che assoggetta al regime Iva dell’inversione contabile le “prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.
Nella riformulazione, l’applicazione della disposizione è però limitata alle prestazioni “rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e prestazione di servizi di logistica”. Sono escluse le prestazioni effettuate nei confronti di destinatari tenuti ad assolvere l’imposta con il meccanismo dello split payment e nei confronti delle agenzie per il lavoro.
