Con il decreto del viceministro dell’Economia del 9.12.2024 è data attuazione all’art. 17, c. 3, ultimo periodo D.P.R. 633/1972, in tema di nuovi e più rigidi requisiti richiesti in capo al rappresentante fiscale del soggetto estero, al fine di rendere più sicure le operazioni, con la presenza di più stringenti requisiti soggettivi e del rilascio di un’idonea garanzia.
Il decreto attuativo è composto da quattro articoli, in cui sono disciplinati: i criteri di accesso al ruolo del rappresentante, l’oggetto e le caratteristiche della garanzia, la durata della stessa e la previsione di un regime transitorio.
I nuovi requisiti prevedono che il rappresentante fiscale in Italia di un soggetto estero possa assumere tale ruolo solo a condizione che: sul piano soggettivo, presenti determinati requisiti di onorabilità (assenza di condanne o procedimenti penali pendenti per reati finanziari, violazioni gravi e ripetute in materia tributaria/contributiva, eccetera);
sul piano oggettivo, rilasci una garanzia (cauzione in titoli di Stato, garantiti dallo Stato o di fideiussione/polizza fideiussoria bancaria) il cui valore segue un criterio di progressione crescente in base al numero dei soggetti rappresentati, con un massimo di 2 milioni di euro per i rappresentanti di più di 1.000 soggetti