Secondo quanto previsto dall’art. 10 D.Lgs. 1/2024, l’Amministrazione Finanziaria non potrà inviare nei mesi di agosto e dicembre le comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati sulle imposte sui redditi e Iva, le comunicazioni degli esiti dei controlli formali, gli avvisi con gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata e le lettere di compliance, sempre che non vi siano casi di indifferibilità e urgenza nella notifica di tali atti.
A fronte di tale sospensione, tuttavia, i contribuenti dovranno vedersela con 194 diverse tipologie di scadenze, oltre a quelle straordinarie della sesta rata della rottamazione-quater, la proroga del concordato preventivo biennale e la gestione dello scudo fiscale.
