E' abrogata la disposizione che prevede la deducibilità limitata al valore normale per le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, salva la ricorrenza delle circostanze esimenti. Tali costi, pertanto, sono equiparati a quelli relativi a operazioni interne con applicazione delle ordinarie regole previste dal

Tuir.

 

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015.