La proroga Covid di 85 giorni del termine di prescrizione e decadenza si applica solo per l’anno d’imposta i cui termini scadevano nel 2020 (anno d’imposta 2015 in caso di dichiarazione presentata) e non per i periodi d’imposta i cui termini erano di passaggio nel 2020 (corrispondenti agli anni d’imposta 2016, 2017, 2018, 2019, 2020). In sostanza, per tutte le annualità di passaggio e ancora accertabili al 2020 (annualità 2016-2020) non vi è spazio per un effetto a cascata che sarebbe irrazionale e con effetti fortemente penalizzanti per i contribuenti.
Così la C.G.T. Lombardia, con la sentenza n. 2329 del 4.09.2024.