Secondo la Cassazione (ordinanza n. 24428/2024), in caso di adesione alla rottamazione-quater in pendenza di giudizio, non è necessario versare l’intera somma dovuta per l’estinzione del processo, poiché servono solamente la trasmissione dell’istanza, corredata dall’impegno a rinunciare al giudizio, il provvedimento di accoglimento dell’agente della riscossione e la prova dei pagamenti effettuati sino alla data della richiesta di estinzione.
