Il D.Lgs. 110/2024 mira a rendere più semplici le procedure amministrative e gli adempimenti connessi ai rimborsi di competenza delle Entrate, in presenza di debiti iscritti a ruolo. Per conseguire efficacia, imparzialità ed efficienza della riscossione si prevede: l’incremento dei sistemi della riscossione, per “salvare” il credito, con tempestiva notifica della cartella di pagamento, non oltre il 9° mese successivo a quello di affidamento del carico o dei conseguenti atti interruttivi della prescrizione (art. 2); la semplificazione delle procedure per i rimborsi; la semplificazione degli adempimenti per lo scambio debiti-crediti; il discarico automatico o anticipato delle somme affidate all’Agenzia delle Entrate Riscossione (art. 3).

Le somme affidate all’agenzia delle Entrate Riscossione dal 1.01.2025, non riscosse entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello di affidamento, saranno automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con decreto Mef (art. 3). È prevista l’istituzione di una commissione, per cancellare tutto o parte del cosiddetto magazzino dei debiti a ruolo; per conseguire il discarico, la commissione proporrà le soluzioni da adottare, con provvedimenti legislativi, entro il: 31.12.2025 per i carichi affidati dal 2000 al 2010; 31.12.2027 per i carichi affidati dal 2011 al 2017; 31.12.2031 per i carichi affidati dal 2018 al 2024 (art. 7).

L’art. 16 apporta modifiche al decreto sulla riscossione, il Dpr 602/1973. Si modifica l’art. 28-ter («Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta»), disponendo che: il pagamento mediante compensazione volontaria può operare solo per i rimborsi di importo superiore a 500 euro, comprensivo di interessi; in analogia alle previsioni di cui all’art. 48-bis Dpr 602/73, che detta «disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni», la verifica sul beneficiario del rimborso è effettuata non sull’esistenza di debiti iscritti a ruolo (rientrando in questa previsione anche gli importi a debito non ancora notificati), ma sull’esistenza di inadempimenti rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, o di uno o più carichi affidati all’agente della riscossione.

È stabilito (nuovo art. 28-ter Dpr 602/73) che: in sede di erogazione di un rimborso d’imposta di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi, l’Agenzia delle Entrate verifica se il beneficiario risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, e, in caso affermativo, trasmette in via telematica una segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo (c. 1); ricevuta la segnalazione, l’agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero e invitando il debitore a comunicare entro 60 giorni se intende accettare la proposta (c. 2);

in caso di accettazione della proposta, l’agente movimenta le somme di cui al c. 1 e le riversa all’ente creditore, entro i limiti dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo (c. 3); in caso di rifiuto della proposta o di mancato tempestivo riscontro, cessano gli effetti della sospensione e l’agente della riscossione comunica in via telematica all’Agenzia delle Entrate che non ha ottenuto l’adesione dell’interessato alla proposta di compensazione. In questo caso, le somme restano a disposizione dell’agente della riscossione, fino al 31.12 dell’anno successivo a quello di messa a disposizione, per l’avvio dell’azione esecutiva (c. 4).

Si può proporre ricorso contro il ruolo e la cartella di pagamento invalidamente notificata nei casi in cui il debitore che agisca in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio (art. 12): per effetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici; per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici; per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; nell’ambito delle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa; in relazione a operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; nell’ambito della cessione dell’azienda.

Se dichiara di essere in una situazione di temporanea difficoltà e le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, sono di importo inferiore o pari a 120.000 euro, il contribuente può rateare il debito fino a un massimo di: 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1.01.2029.

Il contribuente che dichiara e documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, nel caso di somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, superiori a 120.000 euro, può ripartire il debito fino a un massimo di 120 rate mensili, a prescindere dalla data di presentazione della richiesta. Per le somme di importo fino a 120.000 euro la ripartizione va: da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal primo gennaio 2029.