La Fondazione commercialisti di Milano, con 3 massime, ha esaminato alcune questioni interpretative in materia di detrazione Iva, legate alle nuove dichiarazioni d’importazione smaterializzate.

 

In particolare, riguardo alla documentazione per detrarre l’Iva si è ritenuta non preclusa la possibilità di ricorrere ai prospetti di cortesia non aventi valore legale, forniti dagli spedizionieri e dai rappresentanti doganali, purché contengano informazioni coerenti e valori conformi alle informazioni primarie e originarie presenti nel sistema informativo doganale.

 

Invece, in relazione ai termini per la detrazione Iva, quello iniziale coincide con la data di svincolo, mentre il termine finale coincide con la dichiarazione Iva relativa all’anno di svincolo.