L’art. 10 D.Lgs. 13/2024 prevede che non possano accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello della proposta concordataria (il 2023 per il primo anno di applicazione), hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate di importo superiore a 5.000 euro o debiti per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.
Questa specifica causa di esclusione è espressamente prevista per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, ma si applica anche ai contribuenti forfetari grazie al richiamo operato dal successivo art. 24 del medesimo decreto legislativo.
Secondo il tenore letterale della disposizione, la causa di esclusione viene meno se il contribuente, entro il termine previsto per l’accettazione della proposta di concordato (15.10.2024), estingue i debiti d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, compresi interessi e sanzioni.