L’Agenzia delle Entrate-Riscossione rende noto che in recepimento sia della proroga di tutti i termini riguardanti la rottamazione-quater sia degli effetti dell'annullamento dei carichi under 1.000 euro, a differenza di quanto avviene ora, i prospetti richiesti a partire dal 1.05.2023 saranno trasmessi ai contribuenti senza più la presenza delle cartelle cancellate dal saldo e stralcio.

 

Tale informazione diviene fondamentale non solo per coloro che ancora devono presentare la domanda e che potranno farlo grazie alla proroga (come indicato nel comunicato del Mef del 21.04.2023) entro il 30.06.2023, ma anche per coloro che hanno già trasmesso la domanda di adesione. Questi ultimi, infatti, hanno aderito alla sanatoria prendendo a riferimento quanto indicato nel prospetto informativo che conteneva anche i carichi da annullare non avendo quindi piena cognizione delle somme dovute post applicazione della scontistica della definizione. Diventa quindi utile, soprattutto per posizioni debitorie complesse, richiedere nuovamente il prospetto, attività che non ha ingerenze con la presentazione della domanda, per avere cognizione effettiva delle cartelle da pagare e dell'ammontare da corrispondere.

 

È poi possibile, sempre fino al 30.06.2023, presentare istanze integrative e sostitutive e, con i nuovi prospetti informativi puliti dal saldo e stralcio, i debitori potrebbero avere l'interesse di modificare l'istanza ai tempi presentata magari operando un frazionamento o modificando quello già effettuato. È comunque opportuno ricordare che il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali è diposizione disciplinata all'art. 1, cc. 222–230 L. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), che prevede l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo alla data del 1.01.2023 (entrata in vigore della norma), fino a 1.000 euro, ammontare comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.012000 al 31.12.2015. Il meccanismo di annullamento nella previgente formulazione, sebbene innescato al 1.01.2023, avrebbe trovato come data di esecuzione con relativa cancellazione dei debiti, il 31.03.2023, termine slittato al 30.04.2023 in sede di conversione del D.L. 198/2022. Senza differimento dei termini, coincidendo la data di esecuzione del saldo e stralcio con quella del termine di presentazione delle istanze di adesione alla definizione, non vi sarebbe stata la possibilità per i debitori di conoscere l'effettiva incidenza dell'annullamento dei carichi fino a 1.000 euro sull'ammontare del debito da rifondere all'erario con la rottamazione. L'effetto, infatti, sarebbe stato reso noto unicamente con la comunicazione delle somme dovute, documento che Agenzia delle Entrate – Riscossione, ante proroga, aveva l'obbligo di trasmettere ai debitori aderenti alla definizione entro il 30.06.2023. Come osservato, il differimento per la rottamazione impatta su tutti i termini fissati, compreso quello dell'invio delle citate comunicazioni il cui termine slitta al 30.09.2023. La proroga riguarda anche il pagamento dell'unica o prima rata della definizione, differita anch'essa dal 31.07 al 31.10.2023.