Fattura elettronica per cessioni triangolari fuori dall’UE
• In tema di fatturazione elettronica per cessioni triangolari fuori dal territorio comunitario la prova dell’esportazione (alla base del regime di non imponibilita? Iva) deve essere fornita da ambedue gli operatori nazionali, ossia dal primo cedente (IT1) e dal cessionario/secondo cedente (IT2).
• Per quest’ultimo soggetto, che e? il vero esportatore, la prova e? rappresentata dal messaggio elettronico “risultati di uscita” registrato sul sistema doganale Aida; per il primo operatore, invece, restano invariate le modalita? ordinarie. Pertanto, e? necessaria l’apposizione del visto doganale sulla fattura presentata all’atto dell’esportazione e la successiva integrazione con la menzione dell’uscita dei beni dal territorio dell’Ue.
• In linea generale la prima cessione (IT1-IT2) deve essere certificata mediante fattura elettronica; per la seconda vendita (IT2-EX) e? emesso un documento cartaceo. Qualora il primo cedente nazionale sia il rappresentante fiscale di un soggetto estero, anche la prima fattura e? in forma cartacea.
Faq Agenzia delle Entrate
• L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito Internet le risposte alle domande piu? frequenti in tema di fattura elettronica che ha fornito durante il forum del 15.01.2019. In particolare, e? stato specificato che le fatture datate 2018 ma ricevute nel 2019 possono essere analogiche e il cessionario/committente puo? esercitare il diritto alla detrazione Iva nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2019. Inoltre, in merito ai dati della dichiarazione di intento, e? stato chiarito che possono essere inseriti utilizzando i campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo “causale”, oppure a livello di singola linea fattura, nel campo “altri dati gestionali”.
Fattura elettronica e operazioni con San Marino
• Gli scambi con la Repubblica di San Marino continueranno ad essere fatturati in modalita? cartacea e l’ufficio tributario di San Marino continuera? ad apporre il proprio timbro sulla fattura cartacea. Di conseguenza, gli operatori nazionali che realizzano vendite o acquisti con residenti in San Marino dovranno predisporre l’esterometro. Tuttavia, almeno per la fatturazione attiva, gli operatori nazionali potranno evitare tale ulteriore adempimento inviando una fattura elettronica al Sistema di Interscambio, apponendo il codice destinatario “XXXXXXX”.
• Per quanto riguarda, invece, le prestazioni di servizio, le transazioni dovranno essere trattate come operazioni realizzate con altri operatori comunitari; quindi, per le prestazioni ricevute, l’operatore italiano dovra? emettere un’autofattura da inviare al Sistema di Interscambio (che, pero?, non permettera? di evitare l’esterometro), e per quelle effettuate potra? scegliere se compilare l’esterometro o inviare una fattura elettronica con codice destinatario “XXXXXXX”.
Invio in formato elettronico della stessa fattura gia? spedita in formato cartaceo
• In questa prima fase della fatturazione elettronica e? frequente il caso di invio della stessa fattura gia? emessa e consegnata nel 2018 in formato cartaceo. In questa ipotesi non puo? essere considerata valida la soluzione delle note di credito, poiche? non si tratta di un errore di fatturazione.
• Pertanto, in attesa di un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, si puo? ipotizzare di non considerare il secondo invio, evitando ogni contabilizzazione correlata.
Dati relativi alle fatture elettroniche
• Dopo l’intervento del Garante della privacy l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, in caso di adesione al servizio offerto sul proprio sito Internet per la fatturazione elettronica, i file saranno cancellati trascorsi 30 giorni dalla scadenza del periodo di consultazione. In assenza di tale adesione, i dati relativi ai soggetti passivi Iva sono memorizzati e resi consultabili e acquisibili mediante file Xml solo fino all’avvenuto recapito; in relazione alle fatture elettroniche ricevute dai soggetti privati, invece, l’Agenzia non rendera? consultabile alcun dato.
• E? inoltre ammessa la possibilita?, per le associazioni in regime forfettario ex L. 398/1991, di emettere autonomamente la fattura elettronica, esponendo l’Iva nel documento stesso.
Fattura elettronica immediata
• L’Agenzia delle Entrate, durante un incontro promosso dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti il 15.01.2019, ha affermato che le fatture datate dicembre 2018, ma inviate al cliente tramite posta ordinaria o Pec nei primi giorni del gennaio 2019 possono essere ancora in formato analogico e non da spedire in Xml tramite lo Sdi.
• Con l’avvento della fattura elettronica e fino al 30.06.2019 le regole di emissione delle fatture immediate non sono cambiate; pertanto, nel campo “Data” del file Xml deve essere sempre indicata la “data di effettuazione dell’operazione” e non quella di “emissione/trasmissione della fattura allo Sdi”.
• Dal 1.07.2019 sara? possibile indicare nel campo “Data” del file Xml della fattura immediata una data diversa rispetto a quella di “effettuazione dell’operazione”; in tale ipotesi, deve essere riportata nel file Xml anche la data di effettuazione. Le fatture immediate, inoltre, potranno essere datate (predisposte) e inviate (emesse) allo Sdi entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione, indicando nel campo “Data” del file Xml la data di predisposizione della fattura, che potra? variare tra la “data di effettuazione dell’operazione” a quella di invio allo Sdi (comunque, entro 10 giorni dall’operazione).
Fattura elettronica a seguito di scontrino per commercianti
• L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 16.01.2019, n. 7, ha affermato che dal 2019 la fattura emessa dagli esercenti attivita? di commercio al minuto, a seguito di richiesta di un cliente, dovra? essere sempre in formato elettronico anche se preceduta da uno scontrino.
• La questione era gia? stata oggetto di chiarimenti nella Faq pubblicate sul sito delle Entrate il 21.12.2018.
Fattura elettronica, riduzione delle sanzioni per tardiva emissione
• La legge di conversione del decreto fiscale ha previsto la riduzione delle sanzioni nel caso di tardiva emissione delle fatture elettroniche.
• Per il 1° semestre 2019 non saranno previste sanzioni, per i contribuenti mensili e i trimestrali, se la fattura sara? emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo di riferimento.
• Vi sara? una riduzione all’80% delle sanzioni se la fattura sara? emessa entro il termine di effettuazione
della liquidazione Iva relativa al periodo successivo: per i contribuenti trimestrali tale riduzione sara? applicabile per il 1° semestre 2019, i mensili, invece, beneficeranno di tale possibilita? fino al 30.09.2019.
Emissione della fattura elettronica
• Secondo quanto disposto dal D.L. n. 119/2018, non sara? applicata alcuna sanzione se la fattura elettronica e? emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica: il termine massimo per i contribuenti mensili e? il 16.02.2019, mentre per i trimestrali e? il 16.05.2019. Questa agevolazione vale per il primo semestre 2019 per i contribuenti trimestrali e fino al 30.09.2019 per i mensili.
• I commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati, invece, devono continuare a certificare i corrispettivi; tuttavia, se adottano la fattura immediata, e? sufficiente rilasciare un qualsiasi documento di quietanza (non fiscale) al momento dell’effettuazione dell’operazione ed emettere la fattura successivamente. E? necessario comunque che i clienti forniscano gli elementi per la redazione della fattura elettronica.
• Per quanto riguarda i distributori di carburante, non e? necessaria la certificazione dei corrispettivi; quindi non deve essere rilasciato immediatamente alcun documento, ma deve essere emessa la fattura elettronica a richiesta del cliente entro il 16.05.2019, essendo i distributori di carburanti contribuenti trimestrali.
• L’agenzia delle entrate, attraverso le Faq in materia di fatturazione elettronica ha fornito chiarimenti ai contribuenti in questa fase di prima applicazione. Adesso, pero?, e? urgente e necessario formalizzare tali indicazioni in un documento ufficiale (circolare) che non sia modificabile. Le Faq non hanno, infatti, la rilevanza giuridica di una circolare e possono essere modificate senza che i contribuenti ne vengano a conoscenza.
Copia cartacea della fattura elettronica al privato
• In una risposta alle domande piu? frequenti presenti sul proprio sito Internet in tema di fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora il cliente sia un consumatore privato, l’esercente o prestatore deve mettere a disposizione della controparte, al momento dell’emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, comunicando contestualmente che il documento e? caricato dallo Sdi nell’area riservata.
• Ai fini del controllo documentale di cui all’art. 36-ter Dpr 600/1973, si dovra? fare riferimento ai contenuti della copia analogica rilasciata al consumatore finale.
Fattura elettronica per associazioni sportive
• La legge di Bilancio 2019 ha abrogato il c. 02, art. 10 del D.L. 119/2018 (fatturazione e registrazione per i contratti di sponsorizzazione soggetti Siae). Tuttavia, non sono stati eliminati tutti i dubbi per i loro clienti chiamati agli adempimenti straordinari di fatturazione elettronica dal 1.01.2019.
• Infatti, per le associazioni sportive e relative sezioni senza scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti, che svolgono attivita? sportive dilettantistiche, e altri soggetti passivi che hanno optato per il regime speciale cosiddetto Siae (artt. 1 e 2 L. 398/1991) e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali superiori a 65.000 euro, il c. 01, art. 10, D.L. 119/2018 prevede che questi soggetti Iva assicurino che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta.
Fattura elettronica e detrazione Iva
• La faq n. 20 del 27.11.2018 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’obbligo di fatturazione elettronica e? legato all’effettiva emissione della fattura, con la conseguenza che se la fattura e? stata emessa e trasmessa nel 2018 in modalita? cartacea ed e? stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non deve essere in forma elettronica. In definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018, la fattura potra? non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019, la fattura dovra? essere elettronica. Quindi, e? la data a fare la differenza tra il formato analogico e digitale e in tal senso si ricorda come la trasmissione con qualche giorno di ritardo, rispetto a una data di emissione coincidente con la data di effettuazione dell’operazione, sia stata gia? piu? volte confermata dalle Entrate sia per la fatturazione su carta sia per quella elettronica.
• La faq n. 23, inoltre, fa salvo il meccanismo di detrazione allargata di cui all’art. 14 del D.L. n. 119/2018: pertanto, una fattura elettronica datata 30.01.2019 ma ricevuta sullo SdI il 1.02.2019 e? fruibile in detrazione nella liquidazione di gennaio. Nel caso di specie assume rilievo la data della fattura come spartiacque per la detraibilita? nel mese di competenza.
Fattura elettronica e prestazioni sanitarie
• Per le fatture relative a prestazioni i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria (Sts) non e? possibile utilizzare il formato elettronico, per effetto del divieto di cui all’art. 1, c. 53 della legge 145/2018, limitatamente al 2019, anche per le prestazioni alle quali il beneficiario abbia opposto il rifiuto per la trasmissione al Sistema TS (art. 3 D.M. Economia 31.07.2015).
• Il divieto non e? generalizzato: sulle prestazioni sanitarie e veterinarie per cui il soggetto non e? tenuto all’invio dei dati al Sts resta la fatturazione elettronica. Sono esclusi dall’invio al Sistema tessera sanitaria, ad esempio: a) le strutture medico-veterinarie organizzate in forma giuridica di societa?; b) quelle che erogano assistenza protesica (sanitarie, officine ortopediche, ecc.) non autorizzate in base all’art. 8-ter del D. Lgs. n. 502/1992; c) ospedali, case di cura e di riposo limitatamente alle prestazioni di alloggio e maggior confort.
• Il confine non e? sempre netto fra cessioni soggette ed escluse: l’emissione di fattura analogica e invio al Sistema TS non dovuto potrebbe comportare la violazione di omessa fatturazione.
• Divieti ed esoneri possono rendere, quindi, molto piu? onerosa la gestione del flusso passivo dei cessionari, parcellizzato fra documenti elettronici, acquisibili automaticamente nei gestionali contabili e cosi? conservabili, e documenti analogici, da registrare manualmente, da sottoporre a un costoso processo di conservazione sostitutiva (se da unificare con le altre fatture elettroniche).