- Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono essere documentati con la fattura elettronica.
- L’esclusione dall’obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione è circoscritta ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione.
La deducibilità e la detraibilità ai fini Iva delle spese percarburante è limitata ai soli pagamenti tracciabili.
Le disposizioni si applicano a partire dal 1.01.2019.