•   Con le nuove disposizioni normative, il diritto alla detrazione dell’imposta può ora essere esercitato al più tardi con la dichiarazione iva relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Diventa pertanto, fondamentale, chiarire per quali fatture emesse per operazioni relative all’anno 2017, e ricevute dopo il 16.01.2018 (termine per la liquidazione Iva del mese di dicembre), sia possibile detrarre l’imposta immediatamente, oppure, posticiparla in sede di dichiarazione annuale Iva.
  • A livello pratico, si può affermare che per tutti i beni acquistati in dicembre da soggetti passivi stabiliti in Italia, per i quali la fattura è ricevuta dopo il 16.01, l’imposta è temporaneamente indetraibile fino alla dichiarazione annuale iva.
  •  Si ricorda che per gli acquisti intracomunitari vale, ai fini della immediata detraibilità, la data di ricevimento della fattura emessa dal cedente operatore di altro Stato Ue, a nulla influendo la data in cui si considera effettuato l’acquisto dei beni (si tenga presente che il ricevimento della fattura deve avvenire entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione). La data di ricevimento ai fini della detraibilità opera anche per le prestazioni di servizi realizzate da operatori comunitari.