Il maxi ammortamento, che consente la maggiorazione del 30% (40% fino al 2017) del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è riconosciuto per le spese effettuate dal 1.01.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.06.2019, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Sono esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, nonché quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico.
Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, cc. 93 e 97 L. 208/2015 che prevedono le categorie di investimenti esclusi (investimenti in beni materiali strumentali per i quali sono previsti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, gli investimenti in fabbricati e costruzioni, gli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla L. 208/2015) e la conferma dell’irrilevanza dell’incremento del costo ai fini dell’applicazione degli studi di settore.