- I carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01 al 30.09.2017 (nella versione precedente era possibile per i carichi affidati dal 2000 al 2016) possono essere estinti mediante la procedura della rottamazione dei ruoli (art. 6, cc. da 1 a 12, 13 e 13-bis D.L. 193/2016).
- Ai fini di tale nuova definizione, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15.05.2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito Internet entro il 31.10.2017.
- Il pagamento delle somme dovute per la nuova definizione può essere effettuato in un numero massimo di 5 rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
L'agente della riscossione:
a) entro il 31.03.2018, con riferimento ai carichi affidati dal 1.01 al 30.09.2017, invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso contenente i carichi per i quali al 30.09.2017 risulta non ancora notificata la cartella di pagamento;
b) entro il 30.06.2018, comunica al debitore le somme dovute ai fini della definizione.
A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, per i debiti relativi ai carichi dal 1.01 al 30.09.2017, che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.
La facoltà di definizione può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.