La definizione agevolata prevista nell’art. 6 del D.L. n. 193/2016 si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2015. Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.


La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata dal contribuente:

 

  • presso gli Sportelli dell’Agente della riscossione utilizzando il modulo DA1;
  • alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, inviando il modulo DA1, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità.

Equitalia comunicherà al contribuente, entro il 24.04.2017 (180 giorni dopo la pubblicazione del D.L. n. 193/2016 sulla Gazzetta Ufficiale), l’ammontare complessivo delle somme dovute, inviandogli bollettini di pagamento.


La sanatoria riguarda anche gli avvisi di accertamento esecutivi e gli avvisi di addebito dell’Inps.

 

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