Ai fini della notifica della cartella con la procedura degli "assolutamente irreperibili" ex art. 60, lett. e) DPR 600/1973, non è sufficiente che il messo notificatore si limiti ad attestare nella relata di notifica "sconosciuto sui citofoni" e "sconosciuto in loco", ma deve dar conto delle ricerche sulla cui base tali giudizi si fondano.

 

Nell'eseguire la notifica di una cartella di pagamento è possibile che il destinatario non sia reperito all'indirizzo della residenza dichiarata. In questi casi il notificatore può adottare la procedura di cui all'art. 60, lett. e) D.P.R. n. 600/1973, che prevede che quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione. Tuttavia, ai fini dell'adozione di tale procedura (particolarmente penalizzante per il destinatario), il messo notificatore non può limitarsi ad attestare nella relata di notifica "sconosciuto sui citofoni" e "sconosciuto in loco". In proposito, infatti, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 24082 del 25.11.2015) ha rilevato che qualora si ritengano sufficienti, per legittimare il ricorso alla procedura notificatoria in questione, le mere attestazioni del messo notificatore "sconosciuto sui citofoni" e "sconosciuto in loco", si incorre nella violazione del principio, più volte affermato dalla medesima Corte (sentenze nn. 20425/2007, 3464/2008, 29698/2008) che, con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività debbano esattamente essere a tal fine compiute, né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale debba essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Dalla mera attestazione "sconosciuto sui citofoni" e "sconosciuto in loco" non emerge, infatti, se il messo notificatore abbia effettuato ricerche di sorta - e, in ipotesi, quali - per pervenire alla conclusione che il destinatario della notifica fosse "sconosciuto in loco". Inoltre, sempre secondo il Giudice di Legittimità, non rileva la fede privilegiata, fino a querela di falso, della relata di notifica giacché tale fede privilegiata assiste le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative (Cass., Sez. 1, sent. n. 20971/2012) né i giudizi di fatto (quale quello che il destinatario è "sconosciuto in loco", che non può desumersi dalla mera circostanza che il medesimo sia "sconosciuto sui citofoni") formulati dall'ufficiale giudiziario procedente senza dare conto delle ricerche sulla cui base tali giudizi si fondino.

 

Inoltre, compete al giudice di merito interpretare la relata di notifica e valutare la sufficienza delle ricerche effettuate dall'agente notificatore prima di notificare un atto impositivo: tuttavia, l'attività di interpretazione della relata di notifica e di valutazione della sufficienza delle ricerche presuppone che delle stesse vi sia traccia agli atti del giudizio, giacché, diversamente, non risulterebbe soddisfatto il requisito che i precedenti della Cassazione citati indicano quale presupposto di legittimità della notifica D.P.R. n. 600/1973, art. 60, ex lett. e), ossia che "emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame".