Con il documento n. 1/2025 l’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili (Aidc) di Milano ha analizzato le principali novità contenute nel D.L. 84/2025, che ha modificato le regole sulla tracciabilità delle spese.

In particolare, il documento specifica che per le spese sostenute all’estero, di cui sia richiesto il rimborso analitico, il pagamento effettuato con strumenti tracciabili non è requisito necessario per la deducibilità dal reddito del datore di lavoro o del committente, né per l’esclusione dal reddito del dipendente o del professionista; nessuna modifica, invece, ha toccato le spese di rappresentanza, di cui all’ultimo periodo del c. 2 dell’art. 108 Tuir. Pertanto, la principale modifica riguarda l’ambito territoriale della tracciabilità delle spese, ora limitata a quelle sostenute nel territorio dello Stato.

L’applicazione delle nuove disposizioni decorre dall’1.01.2025, con la conseguenza che i rimborsi spese analitici, sebbene erogati prima dell’entrata in vigore del D.L. 84/2025, confluiscono nel reddito di lavoro dipendente e sono soggetti a ritenuta se i relativi pagamenti non sono stati effettuati con mezzi tracciabili.