A partire da oggi, 1.04.2025, si applica il nuovo metodo di regolarizzazione, da parte del cessionario/committente, dell’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore, che consiste nell’invio all’Agenzia delle Entrate del "tipo documento" TD29, al fine di evitare la sanzione del 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro.
Dal 1.09.2024 il cessionario/committente che non riceve la fattura passiva o che la riceve irregolare, non deve più emettere l’autofattura (utilizzando il codice TD20) e versare la relativa Iva o la maggiore Iva dovuta sull’operazione, ma deve solamente comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate, entro 90 giorni dall’omissione o dall’emissione della fattura irregolare. Tale comunicazione si effettua tramite l’invio della nuova comunicazione per omessa o irregolare fatturazione (prevista dall’art. 6, c. 8, D.Lgs. 471/1997) utilizzando il "tipo documento" TD29.
Tuttavia, il "tipo documento" TD29 è utilizzabile solo dal 1.01.2025, a seguito dell’applicazione, da questa data, della versione 1.9 delle specifiche tecniche sull’e-fattura, e lascia "scoperte" le violazioni i cui termini di regolarizzazione (90 giorni) sono scaduti il 31.03.2025, ossia prima dell’entrata in vigore della versione 1.9.
In assenza di indicazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria la dottrina avrebbe suggerito l’invio dell’autofattura con codice TD20, ma senza versare la relativa Iva e senza gestirla contabilmente.