La sospensione Covid di 85 giorni è applicabile alle sole annualità d’imposta in scadenza nel 2020. La C.G.T. di 1° grado di Milano, con la sentenza n. 1234 del 14.03.2025, ha deciso per l’inapplicabilità della sospensione Covid per gli accertamenti in scadenza in annualità successive al 2020. In altre parole, i giudici tributari milanesi hanno chiarito che nessun effetto “a catena” della sospensione di 85 giorni su tutte le annualità successive al 2020 può essere considerata conforme a legge.
La sentenza assume un grande rilievo in quanto, oltre a muoversi nel solco già tracciato negli ultimi due anni da una parte della giurisprudenza tributaria di merito, si pone in evidente contrasto con i recenti indirizzi della Cassazione favorevoli all’estensione della sospensione (decreto n.1630 del 23.01.2025 del Primo Presidente della Corte e ordinanza n. 960 del 15.01. 2025 emessa dalla Prima sezione della Cassazione (non tributaria).
I giudici milanesi hanno ritenuto infondata l’interpretazione proposta sul punto dalla Agenzia delle Entrate secondo la quale l’allungamento dei termini dell’accertamento non si limiterebbe al solo anno 2020 (anno dell’emergenza pandemica) ma si estenderebbe a tutte le annualità (ancora) “ aperte” a tale data, ciò comportando una immotivata estensione della proroga di 85 giorni a tutte le annualità d’imposta dal 2015 al 2020.
La fattispecie sottoposta al giudizio dei giudici di prime cure milanesi ha riguardato, in particolare, un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2017 notificato al contribuente, previa fase contraddittoria, nel mese di giugno 2024. Il termine decadenziale ordinario di 5 anni, a giudizio della Corte, è inesorabilmente scaduto il 31.12.2023; dunque, la relativa notifica al contribuente da considerarsi tardiva, essendo esclusa la possibilità di contemplare proroghe (gli 85 giorni), invece ammesse per i soli atti impositivi in scadenza solo nell’anno 2020.
In conclusione, al fine di individuare correttamente la disciplina dei termini di prescrizione e decadenza applicabili al periodo emergenziale, occorre fare riferimento al solo anno in cui si è manifestata l’emergenza (2020) che ha giustificato il ricorso alla sospensione da parte del legislatore. Deve dunque essere esclusa la possibilità di “effetti a cascata” sulle annualità successive. In altre parole, i termini di sospensione di decadenza e prescrizione devono valere con riferimento all’anno/periodo d’imposta interessato dall’evento straordinario; il maggior termine deve trovare la sua applicazione in una logica di reciprocità, ossia deve essere riconosciuto sia a favore dell’amministrazione