Concordato preventivo con modifiche sulla flat tax per il reddito incrementale del biennio aderito. Tassazione aumentata per la quota di reddito che supera la soglia di 85.000 euro: per i soggetti Irpef sarà pari al 43%, per quelli Ires al 24%. Le modifiche si applicano dalle nuove adesioni sul biennio 2025/2026. È quanto si ricava dall’art. 8 dello schema di decreto correttivo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 13.03.2025.

Al fine di individuare l’esatto perimetro applicativo della modifica occorre richiamare la norma originaria prevista, ossia l’art. 20-bis D.Lgs. 13/2024: i contribuenti che aderiscono alla proposta possono assoggettare a un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, ossia al netto delle poste straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, ecc.).

L’imposta sostitutiva è graduata (dal 10% al 15%) sulla base del livello di affidabilità fiscale che ha ottenuto il contribuente nel periodo precedente a quelli oggetto di concordato; più alto è il punteggio Isa raggiunto dal contribuente, più bassa è l’aliquota dell’imposta sostitutiva (con voto Isa pari o superiore a 8 aliquota 10%, con Isa da 6 a 8 pari al 12%, con Isa inferiore a 6 pari al 15%).

Il decreto correttivo interviene individuando una soglia oltre la quale la flat tax, di fatto, non trova più applicazione, ritornando all’aliquota “ordinaria” per i soggetti Ires (24%) e a quella marginale (43%) per i contribuenti Irpef. In primo luogo, per capire quali potrebbero essere gli impatti pratici occorre delineare il possibile perimetro applicativo in cui si potrebbe verificare il sorpasso della soglia individuata, fermo restando che la norma non introduce alcuna nuova tassazione per il reddito effettivo dichiarato rispetto a quello concordato con l’Erario, che rimane, quindi, in completa esenzione.

Salvo che le cose non cambino in sede di adesione al concordato preventivo biennale relativa al biennio 2025/2026, la differenza di ammontare di reddito fra l’anno preso a base per il calcolo del concordato e quello del biennio successivo concordati è tanto più elevata quanto più basso è il voto Isa sull’annualità di riferimento. L’altra casistica pratica di possibile impatto è individuata nei soggetti che posseggono volumi elevati: anche in presenza di scostamenti non rilevanti sul punteggio Isa potrebbero determinarsi comunque degli scostamenti di rilievo. Questo, in sintesi, come precetto di esperienza generale, non valido sempre, ma modulabile in funzione del caso specifico.

L’aumento, peraltro, scatta solo oltre soglia 85.000 euro: in pratica si applicano le aliquote agevolate su tutta la parte incrementale fino ad arrivare al tetto individuato.

In relazione alle società o associazioni (articoli 5 e 116 Tuir), il superamento del limite di 85.000 euro deve essere verificato, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva nella nuova versione, in capo alla società o associazione, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci o associati.