I riammessi alla rottamazione-quater riceveranno un nuovo piano dei pagamenti che sostituisce integralmente quello originario. Questo significa che i soggetti che presentano la domanda entro il 30.04.2025 dovranno attenersi unicamente alla nuova rateazione comunicata da Agenzia delle Entrate - Riscossione, che includerà anche le somme che, nel piano iniziale, avrebbero dovuto essere versate nel triennio 2025-2027. È la lettura che si può fornire sulla norma inserita nella legge di conversione del decreto Milleproroghe, in corso di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale
Per quanto riguarda, invece, il dubbio su come i contribuenti già decaduti al 31.12.2024 debbano comportarsi sulla rata del 28.02.2025, pagabile entro il 5.03.2025 grazie ai 5 giorni di tolleranza, si può arrivare alla conclusione che non è obbligatorio pagare questa quota. Questo perché il debitore è comunque “uscito” dalla procedura ordinaria della definizione agevolata degli affidamenti. Infatti, la decadenza fa in automatico venire meno il piano di pagamento originario della rottamazione e comporta la perdita delle agevolazioni previste dal provvedimento e il ritorno al debito residuo, comprensivo di sanzioni e interessi. I versamenti eseguiti dopo la decadenza verranno considerati a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto anche gli importi dovuti a titolo di sanzioni e interessi.
Ciò premesso, sembra preferibile per chi è decaduto a fine 2024 attendere il nuovo piano di pagamenti prima di tornare a versare, mentre chi ha finora effettuato tutti i pagamenti della rottamazione quater deve proseguire nel proprio piano e quindi pagare la prossima rata entro il 5.03.2025, poiché la norma inserita nel Milleproroghe non prevede alcuna possibilità di recupero in caso di decadenza.
Tornando, invece, ai decaduti entro fine 2024, il primo passo per la riammissione è la trasmissione, entro il 30.04.2024, di un’apposita istanza, che Ader metterà a disposizione sul proprio sito entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge, nella quale il debitore indica il numero delle rate con cui intende assolvere al debito della sanatoria. Le rate possono essere al massimo 10, le prime con scadenza luglio e novembre 2025, le altre 8 nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre 2026 e 2027. Il secondo punto è la trasmissione, entro il 30.06.2025, della comunicazione di Agenzia delle Entrate-Riscossione, contenente la liquidazione delle somme da pagare, secondo il piano di rientro indicato nell’istanza. A tale riguardo, sentita Ader, la nuova rateazione sostituirà totalmente le “vecchie” rate, inviate nel 2023 in occasione dell’originaria istanza di sanatoria. In sostanza, il debitore può “cestinare” i vecchi bollettini di pagamento. Il nuovo programma dei versamenti, che peraltro ha scadenze in tutto coincidenti con quelle rimanenti previste dalla normativa di riferimento della rottamazione quater, includerà, pertanto, l’intero debito residuo, comprese le somme che, inizialmente, sarebbero scadute nel triennio 2025-2027. Non vi è dubbio che ciò semplifica sensibilmente gli adempimenti del debitore. In pratica, il ragionamento da seguire è che la decadenza dalla procedura di sanatoria è irreversibile e che la riapertura appena disposta dalla conversione del Milleproroghe non ha effetti retroattivi, ma opera ex nunc, dalla data di trasmissione dell’istanza.
Nulla cambia sulle regole di decadenza dalla definizione agevolata: sarà sufficiente omettere o ritardare di oltre 5 giorni anche una sola rata per perdere tutti i benefici di legge, con ripristino quindi del debito iniziale, comprensivo di sanzioni, aggio e interessi