Con una modifica all’art. 16-bis, c. 1 Tuir, sono anticipati i termini della riduzione dal 36% al 30% dell’aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici a far data dal 1.01.2025.
Ecobonus
• La detrazione prevista per l’ecobonus (art. 14 D.L. 63/2013, n. 63) spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al:
- 36% delle spese sostenute nell’anno 2025;
- 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.
Sono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese per l’anno 2025 (rispetto al 36%) e al 36% delle spese per gli anni 2026 e 2027 (rispetto al 30%), nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Riqualificazione energetica
In merito agli interventi di riqualificazione edilizia di cui all’art. 16bis Tuir, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nel medesimo articolo, per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
Sono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Fermo restando il predetto limite, la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Sismabonus
La detrazione sismabonus (art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies Tuir) spetta anche per le spese, documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.
La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese sostenute per l’anno 2025 e al 36% delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
• Ai contribuenti che già fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia è riconosciuta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione anche in relazione alle spese sostenute nel 2025 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2024.
Superbonus
In relazione al superbonus, è introdotto un nuovo c. 8-bis.2. all’art. 119 D.L. 34/2020 che stabilisce che la detrazione del 65% prevista dal c. 8-bis, 1° periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15.10.2024, risulti:
a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;
c) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
È, inoltre, introdotto un nuovo c. 8-sexies all’art. 119 D.L. 34/2020, che riconosce la facoltà di ripartire in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta 2023, la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1.01.2023 al 31.12.2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024.
