L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 20.03.2023, n. 6/E, ha fornito alcune risposte a chiarimenti sulle misure di tregua fiscale introdotte dalla legge di Bilancio 2023.

 

In merito alle sanzioni, la c.d. rottamazione-quater (definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 30.06.2022, ex art. 1, cc. da 231 a 252, L. 29.12.2022, n. 197: vedere par. 8, circ. 6/E.2023) può essere a costo zero, ma la domanda va comunque presentata. Anche in caso di adesione alla rottamazione-quater per carichi precedentemente compresi nella rottamazione-ter, nella domanda si deve indicare il numero identificativo della cartella.

 

 

Possono essere oggetto della rottamazione-quater tutti i carichi già inseriti in dichiarazioni di adesione alle precedenti rottamazioni, purché rientranti nell’ambito applicativo della nuova definizione. Ciò vale anche nel caso di inefficacia della precedente a seguito del mancato pagamento nei termini anche di una sola delle rate dovute per la definizione.

 

La rottamazione-quater non inibisce la presentazione di una richiesta di rateazione dei debiti risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1.01.2000 al 30.06.2022, per i quali il debitore dovesse incorrere nell’inefficacia della definizione per mancato integrale e tempestivo versamento delle somme dovute per la stessa definizione.