Finanziaria 2010

 

 Acconto Irpef 2009
Art. 2, cc. 6-8

 

  • Con riferimento alla riduzione di 20 punti percentuali dell'acconto Irpef 2009, per i contribuenti che non hanno applicato la riduzione dell'acconto, è previsto un credito d'imposta da utilizzare in compensazione di importo pari all'eccedenza versata. I sostituti d'imposta che hanno trattenuto al lavoratore e versato all'Erario un acconto determinato senza tenere conto della riduzione, nell’ambito della retribuzione del mese di dicembre 2009 hanno l’obbligo di restituire ai lavoratori l'eccedenza trattenuta.
     

 Proroga
detrazione 36%
e aliquota IVA 10%
Art. 2, cc. 10-11

  • Prorogata al 2012 la detrazione Irpef 36% per le ristrutturazioni edilizie.
  • L’aliquota IVA agevolata 10% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio diviene definitiva.
     

 Durc commercio
Art. 2, c. 12

  • Le Regioni possono stabilire che l’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche sia soggetta alla presentazione, da parte del richiedente, del Durc (Documento unico di regolarità contributiva).
  • L’autorizzazione è sospesa per 6 mesi in caso di mancata presentazione annuale del Durc.
 

 Certificazione maggior gettito Ici
Art. 2, c. 24

 

  •  I Comuni trasmettono entro il 31.03.2010 al Ministero dell'Interno un'apposita certificazione del maggiore gettito, accertato a tutto l'anno 2009, derivante dalle misure di incremento della base imponibile Ici, ai fini della corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali.

     

 Aumento Irap
e addizionali in regioni
con disavanzo sanitario
Art. 2, c. 86

  • L’accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta l’incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell’Irap e di 0,30 punti percentuali dell’addizionale all’Irpef rispetto al livello delle aliquote vigenti.

     

 Utilizzo Tfr
Art. 2, c. 105

  • Continuità, a decorrere dal 2010, del versamento, da parte dell'Inps nell'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato, delle risorse accertate del Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei Tfr. Le risorse derivano dal versamento da parte dei datori di lavoro con un numero di addetti pari o superiore a 50, della quota di Tfr maturata e non destinata alle forme pensionistiche complementari, destinato al finanziamento di specifici interventi previsti all'elenco 1 della legge Finanziaria 2007.

 Tutela lavoratori
a progetto
Art. 2, c. 130

  • È previsto, in via sperimentale per il biennio 2010-2011, nei limiti di € 200 milioni annui, il riconoscimento di una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 30% del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a € 4.000,00, ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’Inps (esclusi i titolari di lavoro autonomo), a condizione che: operino in regime di monocommittenza; abbiano conseguito un reddito lordo l'anno precedente non superiore a € 20.000,00 e non inferiore a € 5.000,00; abbiano accreditato nell'anno di riferimento almeno una mensilità nella gestione separata; risultino senza contratto di lavoro da almeno 3 mesi; risultino accreditati nell'anno precedente almeno 3 mesi nella gestione separata.

 Disoccupazione
non agricola
con requisiti ridotti
Art. 2, c. 131

  • In materia di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti è previsto che, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per l'ottenimento dell'indennità, si computino anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, in misura massima di 13 settimane.

 Destinatari di sostegno
al reddito
che accettano
un lavoro con
inquadramento
inferiore
Art. 2, cc. 132-133

  • Per il 2010, è riconosciuta una contribuzione figurativa ai soggetti beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, non connesso a sospensioni di lavoro, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello delle mansioni esercitate.
  • La contribuzione è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e quello relativo al nuovo lavoro svolto.
 

 Riduzione contributiva
per assunzione
disoccupati over 50
Art. 2, cc. 134-135

  • Estesa la riduzione contributiva per i lavoratori in mobilità, in via sperimentale per il 2010, ai datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni di età. La durata della riduzione contributiva è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o beneficiari dell'indennità suddetta, con almeno 35 anni di età contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31.12.2010.

 Proroghe
ammortizzatori
sociali
Art. 2, cc. 136-137

  • Indennità di mobilità.
  • Cigs.
  • Liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a 15 dipendenti per crisi.
  • Cigs per cessazione di attività.
  •  Contributi a Italia Lavoro S.p.a.
  •  Indennità ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato in determinate imprese e agenzie.

 

 Ammortizzatori sociali
in deroga
Art. 2, c. 138

 

  • Prevista la possibilità di concessione "in deroga" dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi, in sede governativa, per periodi non superiori a 12 mesi.
  • La misura dei trattamenti è ridotta del 10% in caso di 1ª proroga, del 30% in caso di 2ª proroga e del 40% in caso di proroghe successive.
 

 Reinserimento
lavoratori svantaggiati
Art. 2, cc. 141
e 145

  •  Previste misure sperimentali finalizzate all'inserimento o reinserimento di determinate categorie di lavoratori svantaggiati.
  • Previsto un incentivo a favore delle agenzie per il lavoro per ogni lavoratore intermediato che sia assunto.
     

 Somministrazione
di lavoro
Art. 2, c. 142

 

  •  È vietato il contratto di somministrazione di lavoro, salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia preceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione.
  • Tuttavia, in tali situazioni è possibile stipulare il contratto di somministrazione se finalizzato alla sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso prevedendo l’utilizzo di lavoratori in mobilità, assunti dal somministratore con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi, oppure abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi.

 Staff leasing
Art. 2, c. 143

  •  Reintrodotto il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato in tutti i settori produttivi, pubblici e privati anche per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.

 Trattamento speciale
di disoccupazione
in edilizia
Art. 2, c. 150

  •   Prevista la rivalutazione nella misura del 100% del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini.

 Incentivo ai datori
di lavoro che non
licenziano
Art. 2, c. 151

  • Per il 2010 è disposto un incentivo erogato dall'Inps per i datori di lavoro, le cui aziende non abbiano effettuato, nei 12 mesi precedenti, riduzioni di personale avente la stessa qualifica e che non abbiano sospensioni dal lavoro, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione involontaria.
  • L'incentivo è pari all'indennità spettante al lavoratore, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.

 Salario medio
convenzionale
Art. 2, c. 153

  • Interpretazione autentica in materia di salario medio convenzionale ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee (tutela e sostegno della maternità e paternità): è il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali.

 Apprendistato
Art. 2, c. 155

  • La contrattazione collettiva può stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale alla retribuzione spettante ai lavoratori addetti con mansioni corrispondenti, nonché in relazione all'anzianità di servizio.
  •  

 Detassazione contratti
di produttività
Art. 2, cc. 156-157

  •  La disciplina sulla detassazione dei contratti di produttività (art. 5 D.L. 185/2008) è prorogata anche per il 2010.

 Banca
del mezzogiorno
Art. 2, cc. 162-182

  •  Prevista la Banca del Mezzogiorno S.p.a., società partecipata dallo Stato in qualità di socio fondatore e da altri soggetti privati che saranno invitati a parteciparvi da un Comitato promotore.

 Cedolare secca 20%
per contratti
di locazione a L’Aquila
Art. 2, c. 228

  • Introdotta in via sperimentale, per il 2010, un'imposta sostitutiva, fissata in misura pari al 20%, da versare in luogo dell'Irpef ordinaria dovuta sui redditi derivanti da contratti di locazione a canone concordato tra persone fisiche per immobili ubicati nella Provincia de L'Aquila

 Rivalutazione terreni
e partecipazioni
Art. 2, c. 229

  •  Prorogati i termini nell'ambito della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola ai fini del pagamento delle relative imposte sostitutive.
  • La rivalutazione può essere effettuata per le partecipazioni e i terreni posseduti alla data del 1.01.2010 (anziché alla data del 1.01.2008); la rateizzazione del pagamento, fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, può essere effettuata a decorrere dalla data del 31.10.2010; la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 31.10.2010

 Credito d'imposta per ricerca e sviluppo
Art. 2, c. 236

  •  Incrementata di € 200 milioni annui per il 2010 e 2011 l'autorizzazione di spesa per il credito d'imposta per i costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo.
   

 

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