Iva per cassa

  • Limiti: la possibilità di utilizzare l'iva per cassa è limitata alla vvendita di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di altri soggetti passivi e non di privati. Può essere utilizzata solo da soggetti con volume d'affari inferiore a 200.000 euro.

     

 

  • L'Opzione: il differimento della tassazione è applicabile per scelta su ogni operazione, e non si estende a tutte le cessioni o prestazioni effettuate dai soggetti interessati al differimento e va indicaqta specificatamente in fattura. Se nella fattura non viene indicato che ci si avvale del differimento, si applicano le regole ordinarie della tassazione ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto.

     

 

  • La scadenza: l'imposta deve comunque essere versata, anche se il pagamento non è stato effettuato, dopo  il decorso di un anno dall'operazione. Se, prima del termine dell'anno il cessionario o il committente fallisce o è assoggettato a procedure esecutive prima di aver effettuato il pagamento, l'esigibilità può essere sospesa anche oltre il termine di un anno.

 

  • La Decorrenza: l'operatività della disposizione era subordinata dal decreto legge anticrisi all'approvazione della UE. Il via libera di Bruxelles è arrivato il 17 marzo 2009. Il passaggio ulteriore sarà la pubblicazione del decreto del ministro dell'economia che fisserà le modalità applicative della norma che è stata introdotta con il decreto legge anti-crisi varato ad inizio anno.
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